Rispondendo all’appello di Adriano Sofri, ho presentato congiuntamente con Walter Verini (primo firmatario) una Risoluzione Parlamentare al fine di stimolare e supportare la crescita personale e culturale dei reclusi, sia per incentivare la permeabilità interno/esterno sia per creare occasioni di incontro e di relazione per quei soggetti che si trovano momentaneamente a vivere una condizione di mancanza di libertà.
SZ
Atto Camera
Risoluzione in commissione 7-00442
Martedì 29 luglio 2014, seduta n. 274
La II Commissione,
premesso che:
la legge n. 354 del 1975 recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», agli articoli 12 e 19, prevede esplicitamente la presenza di una biblioteca in ogni istituto penitenziario;
con il decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 è stato emanato il regolamento di esecuzione della predetta legge e gli articoli 41, 42, 43, 44 del regolamento normano rispettivamente i corsi di istruzione nella scuola dell’obbligo, i corsi di formazione professionale, i corsi di istruzione secondaria superiore, gli studi universitari. L’articolo 21 «servizio di biblioteca» dispone che la biblioteca debba essere costituita da libri e periodici scelti secondo criteri che garantiscano una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società, assicurando ai soggetti in esecuzione di pena un agevole accesso alle pubblicazioni presenti in biblioteca, oltre alla possibilità di consultare altre pubblicazioni mediante l’attuazione di specifiche intese con biblioteche e centri di lettura pubblici;
il ruolo della biblioteca all’interno dell’istituto penitenziario trova — dunque – espressione negli ambiti culturali e formativi, settori all’interno dei quali la biblioteca può e deve assumere un ruolo propulsivo/propositivo per stimolare e supportare la crescita personale e culturale dei reclusi, sia per incentivare la permeabilità interno/esterno ma soprattutto per creare occasioni di incontro e di relazione per quei soggetti che si trovano momentaneamente a vivere una condizione di mancanza di libertà;
la circolare del dipartimento di giustizia minorile – direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari – del 17 febbraio 2006 – protocollo n. 5391 riconosce che «L’introduzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 ha rappresentato sicuramente un elemento di novità rilevante nell’ambito del Diritto Penitenziario. Tuttavia tale decreto non può supplire alla mancanza a tutt’oggi di un Ordinamento e di un Regolamento Penale per i minorenni in stato di detenzione. Pertanto si è ritenuto opportuno focalizzare ed approfondire alcuni elementi del modello di intervento alla luce della normativa emanata da Organismi Europei – “Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile” (ONU, New York, 29 novembre 1985: cosiddetta Regole di Pechino); Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 27 maggio 1991 sulla protezione dell’infanzia — e della recente giurisprudenza italiana in materia. La cornice in cui si collocano le regole che scandiscono la vita quotidiana dell’Istituto è quella configurata dalle norme e procedure sancite dalla decreto del Presidente Repubblica n. 230 del 2000 e successivamente recepite dai Regolamenti Interni degli IPM, approvati dal Dipartimento Giustizia Minorile». Tra i vari aspetti della vita istituzionale disciplinati dai regolamenti interni vi sono anche il possesso, acquisto e ricezione di generi ed oggetti la cui puntuale previsione viene però rimandata alle singole direttive carcerarie;
sul sito del Ministero della giustizia vengono forniti i dati relativi alle schede predisposte per la raccolta dei dati sulla presenza e sulla funzionalità delle biblioteche penitenziarie per l’anno 2012 – restituite da 188 istituti penitenziari su 206. Tali dati evidenziano una situazione in evoluzione, all’interno della quale molto ancora è possibile realizzare affinché la biblioteca penitenziaria possa svolgere pienamente la propria funzione, mediante una fattiva e strutturata collaborazione con le istituzioni del territorio e con le componenti più sensibili della società civile;
sotto questo profilo, il Ministero rende noto che – al momento – è attiva una collaborazione con l’Associazione italiana biblioteche (AIB) e con gli organismi di rappresentanza degli enti locali (regioni, province e comuni), il cui scopo sarà quello di siglare un protocollo d’intesa finalizzato al miglioramento ed alla promozione dei servizi di biblioteca in favore dei soggetti in esecuzione pena;
nonostante quanto previsto dal Regolamento e dalla collaborazione attivata con l’AIB, la realtà contraddice nella prassi la norma. Un recente articolo di stampa denuncia che l’introduzione negli istituti detentivi di volumi con copertina rigida è vietata, mentre gli altri sono limitati, riaprendo un’annosa diatriba se la presenza di libri per i detenuti sia un diritto o una concessione;
l’articolo riporta il caso recentemente accaduto in Inghilterra dove la breve detenzione di un ex-deputato laburista ed ex-ministro, Denis MacShane, ha fatto esplodere uno scandalo tuttora non sopito a causa delle dichiarazioni del Ministro della giustizia britannico che ha dichiarato che il divieto di portarsi libri o riceverli per pacco o dai parenti è una misura tesa a far sì che i detenuti siano meritevoli di riceverli: in sostanza, i libri devono essere un premio alla buona condotta. I responsabili dell’istituto di pena hanno invece ripiegato sulle ragioni di sicurezza: i pacchi vanno controllati, e il personale è poco. In realtà, al di là delle legittime esigenze di sicurezza e di controlli all’interno degli istituti penitenziari, poche cose sono facilmente controllabili come i libri;
in altri Paesi – al contrario – la lettura dei libri in carcere viene addirittura premiata. In Brasile è stato varato un provvedimento battezzato «Reembolso atraves da leitura» (rimborso attraverso la lettura) che prevede una riduzione della pena per reati non particolarmente gravi a seconda del numero dei libri letti. La norma si basa sulla considerazione che la lettura sia un antidoto al disagio e favorisca la consapevolezza ed il riscatto sociale e personale;
al di là delle diverse concezioni che reputano alternativamente la lettura un premio alla buona condotta e quella che considera buona condotta la lettura, ciò che non va sottovalutato è che la lettura è un’attività ormai connaturata all’uomo, e lo è certamente di più dove l’uomo è privato della libertà. I libri e i giornali sono il mondo surrogato che permette ai detenuti di vivere la propria condizione con maggiore dignità, specie in un sistema carcerario come quello italiano in cui il sovraffollamento è un dramma ormai non più eludibile;
anche se la maggioranza degli istituti detentivi vede la presenza di una biblioteca all’interno, tuttavia queste risultano ancora poco fornite in generale e specialmente di libri e giornali adatti alla popolazione straniera. Spessissimo non si accolgono i detenuti in modo che possano guardare i libri, sfogliarli, sceglierli. Molto viene fatto da volontari o enti locali (che hanno per legge la responsabilità delle biblioteche carcerarie) scontrandosi con gli impedimenti e a volte i boicottaggi quotidiani della vita carceraria. Perfino regalare libri alle biblioteche penitenziarie è un’impresa, fra passaggi burocratici e questioni di catalogo e spazio;
il problema si acutizza e diventa ancora più drammatico quando si parla di istituti penali minorili dove, al di là dei programmi ministeriali scolastici previsti per legge, poco viene fatto per incentivare e promuovere la lettura, quando addirittura non viene ostacolata da prassi consolidate,
impegna il Governo:
ad avviare un censimento, entro sei mesi, all’interno delle biblioteche carcerarie per valutare l’entità dell’offerta di libri e di giornali a disposizione dei detenuti, con particolare riguardo ai testi in lingua rispetto alla popolazione straniera presente negli istituti;
a facilitare il possesso di testi provenienti dall’esterno e la fruizione di libri e giornali all’interno degli istituti detentivi, rimuovendo – laddove presente – qualunque restrizione relativa al numero di libri e giornali a disposizione contemporaneamente;
a promuovere ed incentivare la donazione da parte di enti pubblici e privati e singoli cittadini di dotazioni librarie a favore delle biblioteche carcerarie;
a promuovere la sottoscrizione di accordi tra gli istituti penitenziari e le case editrici al fine di favorire la donazione di opere rimaste nelle disponibilità delle stesse;
ad assumere iniziative per prevedere una norma specifica da inserire nei regolamenti carcerari che disciplini puntualmente la fruizione di libri e giornali negli istituti detentivi, con particolare riguardo ed attenzione agli istituti di pena minorili.
(7-00442) «Verini, Zampa, Ferranti, Amoddio, Giuliani, Iori, Magorno, Marzano, Mattiello, Morani, Rostan, Tartaglione».