Interrogazione a risposta in Commissione 5-01133
presentata da SANDRA ZAMPA
lunedì 16 marzo 2009, seduta n.146
ZAMPA e GHIZZONI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
– Per sapere
– premesso che:
la valutazione degli studenti – elemento centrale del processo di apprendimento e del dialogo didattico – è espressione dell’autonomia professionale del docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche;
il regolamento concernente «Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169», approvato dal Consiglio dei ministri in data 13 marzo 2009, prevede che «Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di
insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa» (articolo 1, comma 5) e che «Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico» (articolo 1, comma 7);
l’Ufficio scolastico regionale ha predisposto l’invio di un dirigente tecnico per verificare l’ottemperanza alle norme circa le valutazioni quadrimestrali degli alunni da parte dei docenti della scuola primaria Longhena di Bologna, in seguito all’approvazione in data 29 gennaio 2009 da parte del collegio docenti del suddetto istituto (istituto comprensivo n. 8 di Bologna) di una delibera in merito alla valutazione e dichiarata nulla dall’Ufficio scolastico provinciale di Bologna -:
quale sia il mandato e su quali presupposti normativi si regga il provvedimento ispettivo in corso promosso dall’Ufficio scolastico regionale;
quali siano le ragioni dell’annullamento della delibera del collegio docenti citata in premessa (che renderebbe nulle anche le pagelle consegnate ai genitori).
(5-01133)