Proposta di legge per l’integrazione scolastica degli immigrati e a sostegno dell’educazione interculturale

nov 20, 2008 Categorie: Parlamento ,Atti parlamentari
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CAMERA DEI DEPUTATI – XVI LEGISLATURA

Proposta di legge d’iniziativa dei deputati ZAMPA SANDRA

“Disposizioni per l’integrazione scolastica degli immigrati e a sostegno dell’educazione interculturale”


RELAZIONE

E’ dalla metà degli anni ’70, mentre si concludeva la fase della grande emigrazione interna dal Sud al Nord degli anni ’50 e ’60, che i minori stranieri sono entrati nella scuola italiana. Provenienti dal Nord Africa, dal Marocco, dalla Tunisia, dall’Etiopia, dalla Turchia e poi dall’Asia, dalle Filippine, dallo Sri Lanka, dal Pakistan, dall’India, dalla Cina, dall’Ucraina, dalla Moldavia, ecc., i minori immigrati arrivati in Italia con le loro famiglie hanno cominciato a frequentare le classi della nostra scuola, corrispondenti alla loro età, insieme con i ragazzi italiani.
Da allora gli insegnanti, pressoché da soli, hanno affrontato i problemi posti dalla diversità di lingua e di cultura degli alunni con l’obiettivo della integrazione e una visione interculturale che hanno determinato buone pratiche, risultati positivi, innovazione educativa e didattica.
L’apertura alla comunità e il sostegno degli Enti Locali hanno accompagnato lo sforzo della scuola italiana mentre Governi e Parlamento non hanno adeguatamente accompagnato il cambiamento in atto. Nessun investimento di risorse ha sostenuto la scuola impegnata sulla frontiera della integrazione dei minori immigrati.
La storia degli ultimi anni è ampiamente nota. Ricerche e studi hanno dato conto via via dei dati quantitativi e qualitativi del fenomeno. Ricordiamo le indagini del Ministero della Pubblica Istruzione, documentate negli Annali, nonché i documenti e gli indirizzi della Amministrazione scolastica, gli studi di università e istituti di ricerca, i rapporti Istat, Caritas, ecc.
Il Ministero della Pubblica Istruzione dagli anni ’90 ha promosso iniziative per l’aggiornamento dei docenti mentre venivano istituiti presso il Ministero della Pubblica Istruzione la Commissione Nazionale per l’educazione interculturale (1996) e l’Osservatorio Nazionale degli alunni stranieri e l’educazione interculturale (2006), peraltro accantonati dai governi successivi.
Oggi nella scuola italiana ci sono circa 630/650 mila alunni stranieri, secondo la stima relativa all’anno scolastico in corso, distribuite in ogni ordine e grado di scuola, dalla scuola dell’infanzia (111 mila, 6,7%) e prima ancora dall’asilo nido, alla scuola superiore. Nella scuola primaria sono 218 mila (7,7%), nella scuola secondaria di primo grado 126 mila (7,3%), nella scuola secondaria di secondo grado 119 mila (4,3%) divisi in 4.000 al liceo classico, 12.000 allo scientifico, 430 al linguistico, 6.100 ex istituto magistrale, 45.000 all’istituto tecnico, 48.400 al professionale, 3.400 all’istruzione artistica. Negli istituti tecnico-professionali insieme sono più dell’80% del totale. Si deve anche considerare il fatto che gli studenti stranieri che sono nati in Italia sono ad oggi 200.000 (il 35%). Si tratta, dunque, di un fenomeno irreversibile, destinato ad estendersi. La percentuale media complessiva della presenza nell’anno precedente era del 6,4% mentre per l’anno scolastico in corso è circa del 7%. Nei territori particolarmente investiti dall’immigrazione vi sono nelle classi percentuali di minori stranieri che superano il 50%. Vi è da rilevare, inoltre, che la presenza di minori immigrati si registra sia nelle scuole statali sia nelle scuole paritarie, e che in queste ultime sono presenti anche figure educative provenienti da Paesi extracomunitari.
La presenza di allievi stranieri nelle scuole è, dunque, fenomeno strutturale pur nella diversità della loro distribuzione che varia in modo significativo tra il nord, dove si registrano presenze molto più elevate, e il sud del Paese. Pertanto, una reale politica per la realizzazione dell’integrazione non può prescindere dalla necessità di attuare in tutto il sistema scolastico nazionale modelli educativi che favoriscano il riconoscimento della diversità come un arricchimento dei saperi e l’intercultura come un obiettivo. Ciò a cui dobbiamo arrivare è l’ampliamento dell’orizzonte culturale al quale riferirsi per la piena realizzazione di tutto il processo educativo e di apprendimento. In questo contesto devono essere privilegiati quei percorsi didattici che favoriscono la reciproca conoscenza e che promuovono, attraverso l’acquisizione di nuovi saperi, non solo la capacità di riconoscere gli elementi fondanti delle diverse identità, ma anche la consapevolezza delle infinite contaminazioni culturali che sono insite in ogni civiltà.
Ricordiamo anche che nella scuola italiana sono entrati numerosi ragazzi, provenienti da tutti i continenti, adottati da famiglie del nostro Paese, i quali hanno trovato in esse il primo ambiente di accoglienza e nuove opportunità per la loro vita.
È, dunque, necessario partire dalla realtà e affrontare con lungimiranza questo cambiamento, con una visione del futuro che sollecita a investire nel presente, nella formazione comune dei ragazzi di origine italiana e di origine straniera perché vi possa essere nei prossimi anni un ritorno di crescita economica, di coesione sociale, di convivenza intorno a valori condivisi, di maturazione civile e democratica, di rispetto delle diversità, di dialogo interreligioso, di pluralismo culturale. La società di oggi è una società plurale, multietnica, multiculturale che impone ad ogni cittadino il confronto con le diversità e la coabitazione con le differenze che insistono sul territorio nazionale. La scuola è inserita in questo contesto, in queste dinamiche, in questo orizzonte culturale.
Ci ispirano le Carte fondamentali della democrazia del nostro Paese. La Costituzione Italiana, innanzitutto, e in particolare l’art. 3 che sancisce il diritto all’eguaglianza “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione”, e che affida alla Repubblica il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”, nonché l’art. 34 secondo il quale “la scuola è aperta a tutti”. La scuola, dunque, rappresenta la più importante delle risorse per educare quella nuova generazione di cittadini che negli anni a venire costituirà la base della nazione.
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, proclamata dall’ONU sessant’anni fa e la Convenzione sui diritti dell’infanzia (1989) che sanciscono la pari dignità umana e il diritto universale all’istruzione. La Carta dei diritti dell’Unione Europea, e il Trattato di Lisbona che l’ha recepita, perché le nuove generazioni del nostro Paese, insieme con quelle degli altri 27 Paesi dell’Unione, crescano con la consapevolezza di essere i nuovi europei.
Parallelamente le leggi che hanno riformato la scuola – leggi nn. 820/71, 517/77, 148/90 – hanno inteso rendere concreto l’approccio inclusivo della scuola italiana, dapprima nei confronti degli alunni disabili e via via dei minori stranieri, estendendo il tempo-scuola, promuovendo le classi aperte, potenziando la professionalità e la collegialità del corpo docente.
È quanto mai opportuno, anzi necessario e urgente, che si promuova ora una legislazione in grado di sostenere la presenza dei minori immigrati in Italia investendo sulla loro istruzione nel quadro dell’integrazione secondo l’orizzonte costituzionale e con l’obiettivo del conseguimento di buoni risultati.
Negli ultimi tempi la sfida dell’integrazione si è fatta ancora più potente non solo perché l’immigrazione verso l’Europa, e in particolare verso l’Italia, è diventata un dato strutturale, ma anche perché la paura che pervade la società nei confronti dei fatti non controllabili della globalizzazione ha prodotto atteggiamenti di difesa, talvolta di rifiuto nei confronti del diverso, e il diffondersi della xenofobia e del razzismo.
È in questo clima che alcune forze politiche propongono che la scuola dia risposte di separazione e di differenziazione istituendo classi-ponte e autorizzando l’ingresso nelle classi “permanenti” dopo il superamento di test di ingresso e specifiche prove di valutazione che verifichino la conoscenza della lingua, della cultura e delle tradizioni locali da parte dei minori immigrati. Una visione miope che si nutre di diffidenza, che l’alimenta, che punta non all’inclusione ma alla separazione e alla marginalizzazione. Un percorso ad ostacoli, con barriere progressive che, da Lampedusa ai banchi di scuola, cerca di arginare l’ondata di immigrazione, considerata più un rischio che una opportunità, ponendo ostacoli ai ricongiungimenti familiari, alle cure sanitarie, alimentando la clandestinità nel lavoro, nella casa, ecc.
Anche l’apprendimento della lingua italiana, fattore decisivo per l’integrazione, è affrontato in questa chiave, non considerando che l’apprendimento linguistico è un processo più ampio della semplice conoscenza di un codice.
La presente proposta di legge parte dall’ipotesi che la scuola costituisca un ambiente favorevole per l’apprendimento dei minori immigrati se li include nelle classi comuni, eterogenee per genere, etnia, lingua, cultura promuovendo apprendimento, scambio, socializzazione. Le esperienze nazionali e internazionali e tutte le ricerche linguistiche dimostrano che vi è un apprendimento più rapido e qualificato se si vive insieme nello scambio, nella full immersion nel contesto linguistico della scuola. È riscontrato che vi è un anticipo di almeno sei mesi nell’apprendimento della lingua per il 60% degli alunni che frequentano le classi comuni rispetto a quelli che sono raggruppati in classi separate.
Occorre anche rilevare che rispetto all’apprendimento della matematica e della cultura scientifica è assai stimolante, anche per gli alunni italiani, la presenza in classe di alunni stranieri, in particolare cinesi, tanto che si può considerare l’apprendimento scientifico come una chiave strategica per l’ingresso dei minori immigrati nel contesto culturale del nostro Paese, superando in tal modo anche il disagio derivante dalla difficoltà linguistica.
Si deve poi affidare all’autonomia delle istituzioni scolastiche – educativa, organizzativa, didattica – la responsabilità delle scelte, che, opportunamente, possono dare luogo a classi aperte, laboratori, orario aggiuntivo di insegnamento della lingua italiana e ogni altra iniziativa utile ad integrare la vita e la cultura del minore immigrato nel contesto linguistico e culturale del nostro Paese.
Ci conferma in questa impostazione la comparazione con le esperienze degli altri Paesi, in particolare di quelli di immigrazione storica. Vent’anni fa in Francia le classi di ingresso – classe d’accuille -, separate per etnie, hanno dato il risultato di una altissima percentuale di bocciati.
Il Libro Verde della Commissione Europea “Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi di istruzione europei” (2008) sollecita a dare vita a progetti situati e personalizzati, ispirati a criteri di flessibilità, senza rigidità e senza stravolgere l’orario definito per tutti gli alunni.
 Nel merito del provvedimento proposto, esso prevede innanzitutto una cornice generale di princìpi (articolo 1), nel cui ambito si sancisce in primo luogo il diritto di ogni bambino immigrato ad un’istruzione scolastica aperta, senza distinzioni di provenienza geografica, culturale o sociale.
In quel contesto si specifica che ai minori immigrati debbano essere estese tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica, e che la frequenza dei cicli di istruzione nelle scuole avvenga nell’ambito di classi miste per genere, etnia, lingua, religione.
La proposta di legge riconosce, inoltre, l’insegnamento dei valori costituzionali posti a fondamento della Repubblica e la conoscenza dei diritti umani tutelati delle fonti del diritto nazionali, comunitarie e internazionali, quali elementi costitutivi dell’istruzione scolastica, essenziali ai fini dell’educazione alla cittadinanza e al pluralismo culturale e per la promozione del dialogo interculturale e interreligioso.
Direttamente indirizzate alle istituzioni scolastiche sono invece le disposizioni che rinviano ad esse, nell’esercizio della loro autonomia e nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, l’adeguamento delle attività didattiche ai princìpi dettati dallo stesso testo e dunque anche la definizione del tempo-scuola nel rispetto dell’interculturalità, secondo le esigenze delle famiglie e le peculiarità territoriali.
Attraverso una disposizione di delega legislativa al governo (articolo 2), si dettano i criteri per la definizione di una nuova disciplina a sostegno dell’integrazione scolastica degli stranieri e dell’educazione interculturale. L’obiettivo è quello di favorire l’accesso degli stranieri alle istituzioni scolastiche e formative e di garantire pienamente il diritto all’istruzione, con particolare riferimento alle istanze di inclusione sociale e integrazione multiculturale che oggi investono in forma nuova e peculiare la scuola.
In questo contesto si prevedono la possibilità di ammissione in corso d’anno scolastico dei minori stranieri secondo gli stessi criteri riservati agli studenti italiani e il potenziamento, rispettivamente, dell’attività didattica e dell’organico funzionale degli insegnanti in relazione alle specifiche esigenze di integrazione dei minori stranieri, comprendenti – secondo l’approccio del provvedimento proposto – oltre all’apprendimento della lingua e della cultura italiana, anche la conoscenza e la condivisione dei valori costituzionali fondanti la Repubblica e l’utilizzo della chiave didattica dell’interculturalità. A tal fine, si propone la dotazione alle scuole di libri di testo e altri strumenti didattici che facilitino appunto l’apprendimento della lingua italiana e l’interculturalità.
Quanto all’organico dei docenti, si prevede il ricorso a mediatori culturali e linguistici, anche di origine extracomunitaria, oppure individuati nell’ambito delle stesse famiglie di appartenenza dei minori stranieri, con ciò valorizzando il grande potenziale di integrazione sociale e culturale delle famiglie e, al loro interno, delle donne.
Secondo questo innovativo approccio inclusivo, la proposta di legge delinea un sistema scolastico che, aperto alle famiglie degli studenti italiani e stranieri, sia volto all’accoglienza, alla tutela della cultura e alla conoscenza delle lingue d’origine degli studenti immigrati, nonché alla realizzazione di attività interculturali comuni. Un ruolo peculiare è riconosciuto sotto questo aspetto alle associazioni degli stranieri, alle rispettive rappresentanze diplomatiche o consolari e, soprattutto, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore che già operano sul territorio, con risultati spesso meritori e a tutt’oggi misconosciuti.
Allo stesso fine, cogliendo più direttamente le opportunità offerte dal coinvolgimento delle famiglie e delle donne immigrate, si promuove la partecipazione attiva degli studenti stranieri e delle loro famiglie alle attività della scuola e della comunità locale, attraverso l’offerta di corsi di lingua italiana e di educazione civica per gli adulti, mirati in particolare alle madri straniere. Anche in tal caso, si prevede il coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni di volontariato e del terzo settore operanti sul territorio.
Ulteriori criteri di delega sono riservati, per un verso, alla realizzazione di un piano di formazione degli insegnanti e di tutto il personale della scuola – anche in collaborazione con università, enti e istituti di ricerca e  associazioni – e , per altro verso, alla predisposizione di un’offerta didattica valida anche per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell’obbligo.
Quanto alle iniziative da assumere a livello statale, il provvedimento rinvia all’adozione di apposite iniziative di promozione dell’educazione interculturale, attraverso il ricorso ad appositi spazi formativi nell’ambito della programmazione televisiva pubblica e ad una programmazione didattica multimediale che preveda anche l’utilizzo della rete internet e della rete televisiva digitale.
Tra i criteri di delega si include, inoltre, il potenziamento dell’attività degli istituti di cultura italiana all’estero. volto all’offerta di corsi di lingua italiana nei Paesi da cui ha origine l’immigrazione.
Infine, la presente proposta di legge dispone l’istituzione, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di un “Osservatorio nazionale per l’integrazione scolastica degli immigrati e per il sostegno all’educazione interculturale” (articolo 3).
La composizione delineata per esso prevede un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, scelto tra personalità della scuola e della cultura attive nei settori di cui alla presente legge, con funzione di Presidente, un rappresentante del corpo docente per ciascun ordine e grado di scuola, come individuato dallo stesso Ministero, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sei esperti designati dai principali istituti di ricerca sociale, associazioni di volontariato e del terzo settore ed enti operanti nel campo dell’integrazione degli stranieri, e nominati secondo le modalità che saranno individuate con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
All’Osservatorio sono attributi compiti di: monitoraggio dello stato di attuazione della legge; elaborazione di linee guida e indirizzi per l’implementazione delle politiche di integrazione destinati alle istituzioni scolastiche e agli enti locali; valutazione sull’adeguatezza e funzionalità della disciplina legislativa e regolamentare e formulazione di relative proposte al Parlamento. All’Osservatorio è inoltre demandata l’istituzione di un centro di documentazione nazionale e internazionale ove raccogliere i progetti e le migliori pratiche d’integrazione su scala nazionale, nonché acquisire basi documentali sull’organizzazione scolastica adottata nei Paesi di provenienza degli immigrati.
Infine, allo scopo di rendere accessibili al Parlamento e al Paese i dati relativi ai risultati effettivi conseguiti su tutto il territorio nazionale dalle politiche di integrazione scolastica, si prevede che l’Osservatorio predisponga annualmente un “Rapporto nazionale sull’integrazione scolastica degli stranieri”, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti, a cura del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 31 marzo di ogni anno.
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Principi)

1. L’istruzione scolastica è un diritto di ogni bambino ed è aperta ai minori immigrati senza distinzione di provenienza geografica, culturale o sociale. Ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica, ai sensi dell’articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

2. La presente legge riconosce l’insegnamento dei valori costituzionali posti a fondamento della Repubblica e la conoscenza dei diritti umani tutelati delle fonti del diritto nazionali, comunitarie e internazionali, quali elementi costitutivi dell’istruzione scolastica, essenziali ai fini dell’educazione alla cittadinanza e al pluralismo culturale e per la promozione del dialogo interculturale e interreligioso.

3. Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della loro autonomia e nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti locali, organizzano le attività didattiche tenendo conto dei princìpi di cui alla presente legge e definiscono il tempo-scuola secondo le esigenze delle famiglie e le peculiarità territoriali, nel rispetto dell’interculturalità.

4. La frequenza dei cicli di istruzione nelle scuole avviene nell’ambito di classi miste per genere, etnia, lingua, religione.

Art. 2.
(Delega legislativa)

 1. Al fine di favorire l’accesso degli stranieri alle istituzioni scolastiche e formative e di garantire pienamente il diritto all’istruzione, con particolare riferimento alle istanze di inclusione sociale e integrazione multiculturale che investono in forma nuova e peculiare la scuola, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la disciplina a sostegno dell’integrazione scolastica degli stranieri e dell’educazione interculturale.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la possibilità di ammissione in corso d’anno scolastico dei minori stranieri secondo i medesimi criteri e con le modalità riservati ai minori italiani;
b) potenziamento dell’attività didattica e del curricolo tenuto conto dei minori stranieri che frequentano i cicli di istruzione presso le scuole italiane, finalizzati all’apprendimento della lingua e della cultura italiana, compresa la conoscenza e la condivisione dei valori costituzionali fondanti la Repubblica, e all’interculturalità;
c) potenziamento dell’organico funzionale degli insegnanti, attraverso il ricorso a mediatori culturali e linguistici, anche di origine extracomunitaria ovvero individuati nell’ambito delle famiglie di appartenenza dei minori stranieri;
d) dotazione alle scuole di libri di testo e altri strumenti didattici che facilitino l’apprendimento della lingua italiana e l’interculturalità;
e) realizzazione di un piano di formazione degli insegnanti e di tutto il personale della scuola, con l’obiettivo dell’integrazione dei minori immigrati e dell’interculturalità, anche in collaborazione con università, enti e istituti di ricerca, associazioni;
f) nell’ambito di ciascuna comunità scolastica, promozione di iniziative aperte alle famiglie degli studenti italiani e stranieri, volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e alla conoscenza delle lingue d’origine degli studenti stranieri, nonché alla realizzazione di attività interculturali comuni. Le iniziative e le attività di cui alla presente lettera sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato e del terzo settore operanti sul territorio;
g) promozione di azioni volte a favorire la partecipazione attiva degli studenti immigrati e delle rispettive famiglie alle attività della scuola e della comunità locale, anche attraverso l’attivazione di corsi di lingua italiana e di educazione civica per gli adulti, mirati in particolare alle madri straniere, con il coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni di volontariato e del terzo settore operanti sul territorio;
h) realizzazione di un’offerta didattica valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell’obbligo e attivazione, su base comunale, di iniziative per l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti, mediante l’attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
i) previsione di iniziative per promuovere a livello statale l’educazione interculturale, attraverso la predisposizione di appositi spazi formativi nell’ambito della programmazione televisiva pubblica, nonché di programmi didattici multimediali, anche con l’utilizzo della rete internet e della rete televisiva digitale;
j) potenziamento dell’attività degli istituti di cultura italiana all’estero volta all’offerta di corsi di lingua italiana nei Paesi da cui ha origine l’immigrazione.

Art. 3.
(Istituzione dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione scolastica degli stranieri
e per l’educazione interculturale)

1. Al fine di favorire l’integrazione scolastica degli stranieri e promuovere l’educazione interculturale è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’Osservatorio nazionale per l’integrazione scolastica degli immigrati e per il sostegno all’educazione interculturale, di seguito denominato “Osservatorio”, con i seguenti compiti:

a) monitorare lo stato di attuazione della presente legge;
b) fornire alle istituzioni scolastiche e agli enti locali linee guida e indirizzi per l’implementazione delle politiche di integrazione;
c) elaborare valutazioni e proposte circa l’adeguatezza e la funzionalità della disciplina legislativa e regolamentare alle finalità di cui alla presente legge;
d) istituire un centro di documentazione nazionale e internazionale ove raccogliere i progetti e le migliori pratiche d’integrazione su scala nazionale, nonché acquisire basi documentali sull’organizzazione scolastica adottata nei Paesi di provenienza degli immigrati.

2. L’Osservatorio di cui al comma 1 è composto da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, scelto tra personalità della scuola e della cultura attive nei settori di cui alla presente legge, con funzione di Presidente, un rappresentante del corpo docente per ciascun ordine e grado di scuola, come individuato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sei esperti designati dai principali istituti di ricerca sociale, associazioni di volontariato e del terzo settore ed enti operanti nel campo dell’integrazione degli stranieri, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

3. L’Osservatorio predispone annualmente un “Rapporto nazionale sull’integrazione scolastica degli stranieri”, che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmette entro il 31 marzo di ogni anno alle commissioni parlamentari competenti, per le finalità di cui al comma 1, lettera c).

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abc last nov 20, 2008 Categorie: Parlamento ,Atti parlamentari
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