Atto Camera
Mozione 1-00189
presentata da
GIANLUCA BENAMATI e SANDRA ZAMPA
testo di mercoledì 10 giugno 2009, seduta n.185
La Camera,
premesso che:
il personale volontario del Corpo nazionale di Vigili del fuoco è chiamato a svolgere gli stessi interventi dei colleghi permanenti e di conseguenza ad affrontarne gli stessi pericoli;
le recenti disposizioni delle leggi finanziarie 2007 e 2008 hanno definito il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco come «precario», inserendolo nelle procedure di stabilizzazione. Inoltre lo stesso personale è stato incluso come figura parificata al dipendente nel nuovo testo unico sulla sicurezza, il decreto legislativo n. 81 del 2008;
la questione di una tutela previdenziale seria e dignitosa in caso di infortunio o decesso, costituisce un problema concreto di primaria importanza perché quotidianamente il personale dei circa 300 distaccamenti volontari opera su tutto il territorio nazionale, così come vi sono a tutt’oggi centinaia di giovani volontari che, giornalmente, integrano le squadre permanenti nei servizi di soccorso;
per quanto riguarda la copertura assicurativa, in caso di morte o inabilità permanente (assoluta o parziale) spetta al personale volontario, ex articolo 10 del decreto legislativo n. 139 del 2006, un trattamento economico pari al massimo a 51,7 mila euro, parificato al cosiddetto «equo indennizzo» che compete al personale di ruolo;
in ambito previdenziale, in caso di morte o invalidità, sono riconosciuti i benefici di cui all’articolo 6 della legge n. 222 del 1984: assegno ordinario di invalidità se sussiste una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, ovvero la pensione ordinaria di inabilità, in caso di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
ai sensi della legge n. 335 del 1995 il calcolo di tale trattamento privilegiato è effettuato sulla base dei contributi versati dall’assicurato vigile volontario. L’applicazione del metodo contributivo a soggetti la cui retribuzione (e conseguente contribuzione) è molto ridotta determina un trattamento altrettanto esiguo, tenuto conto che il vigile volontario che opera presso un distaccamento è retribuito solamente per i servizi effettuati, che un singolo intervento ha una durata media di circa 1 ora ed un distaccamento volontario compie mediamente 200 interventi all’anno;
in caso di infortunio gravemente invalidante, ad esempio un caso di paraplegia, un vigile permanente oltre a beneficiare di un’indennità una tantum di 25 o 40 milioni di vecchie lire, di cui alla legge n. 19 del 1980, e dell’equo indennizzo, nella misura ridotta del 50 per cento ai sensi dell’articolo 144 del testo unico n. 1092 del 1973, ha diritto ad una pensione privilegiata di prima categoria, tabella A, commisurata allo stipendio percepito alla data della risoluzione dal rapporto d’impiego, nonché a svariati assegni, non reversibili, quali l’assegno di superinvalidità e di accompagnamento, e l’assegno per cure fisioterapiche (benefici corrisposti sulla base di giudizi medico legali a cura delle competenti Commissioni mediche ospedaliere);
sono, inoltre, spettanti, a domanda, ulteriori assegni, sempre non reversibili, quali l’assegno d’integrazione al 2o e 3o accompagnatore militare, l’assegno sostitutivo di cui alla legge n. 288 del 2002, i cui rispettivi importi raggiungono un ammontare complessivo mensile di svariate migliaia di euro;
un vigile volontario con la medesima patologia contratta per cause di servizio ha invece diritto, e solo dal 1999 (articolo 52 della legge n. 144 del 1999), solo all’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 118 del 1971, di poche centinaia di euro;
un vigile volontario che subisca un infortunio al di fuori del soccorso, anche se dichiarato idoneo al servizio d’istituto, fruisce del solo beneficio assicurativo;
con l’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 e delle norme della legge finanziaria 2008, sono stati estesi ed ampliati i benefici relativi alle vittime del terrorismo anche alle vittime del dovere (quindi anche a tutti i vigili del fuoco infortunatisi o deceduti in attività di soccorso), tuttavia da questi benefici resta escluso il personale riconosciuto «vittima del servizio», deceduto per causa violenta nell’adempimento del servizio (al di fuori del soccorso);
quindi il caso di un vigile del fuoco volontario che dovesse perdere la vita nel corso di un intervento di soccorso fruisce di ampie misure di sostegno e di tutela previste dalla legislazione in vigore. Il volontario vigile del fuoco deceduto durante l’obbligatorio addestramento o in tutte le altre situazioni di servizio, diverse dal soccorso, ne resta escluso;
ai superstiti del vigile volontario riconosciuto «vittima del servizio» spetta la speciale elargizione nella misura ridotta di circa 100 mila euro di cui alla legge n. 308 del 1981, l’assicurazione sopra descritta ed un’eventuale pensione di reversibilità di modesta entità;
il vigile volontario invalido per servizio, in caso di infortunio, di fatto beneficia della sola assicurazione in parola;
in materia di infortuni sul lavoro nei riguardi del personale volontario, l’articolo 26, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004, prevede che al personale predetto competano, in caso di infortunio occorso in attività di servizio, gli analoghi benefici spettanti al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale disposizione risulta non essere stata mai attuata;
recenti modificazioni normative hanno portato all’emanazione del decreto legislativo n. 217 del 2005 che disciplina il rapporto di lavoro del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la disciplina pubblicistica escludendo, per espressa previsione della legge delega, il personale volontario;
tale esclusione pare porsi in disaccordo con il diritto sancito nell’articolo 21 della legge n. 521 del 1988, mai abrogato espressamente, che prevede la possibilità di assunzione dei familiari del personale rimasto invalido o deceduto nello svolgimento di attività d’istituto, ivi compreso il personale volontario;
il nuovo ordinamento di cui al decreto legislativo n. 217 del 2005, non consente l’assunzione nell’ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei familiari superstiti del vigile volontario infortunato o caduto vittima del dovere o vittima del servizio;
istanze di assunzione da parte dei diretti interessati non sono state accolte dall’Amministrazione proprio in funzione di tale motivazione;
l’onere per il riconoscimento di un trattamento previdenziale equipollente alla componente permanente potrebbe essere quantificato, ad oggi, secondo quanto appreso da diverse fonti in circa 2 milioni di euro all’anno,
impegna il Governo:
a predisporre gli strumenti necessari al fine dell’adozione di una normativa specifica che regoli la materia, equiparando il sistema di tutela previdenziale e pensionistica, oltreché in materia di assunzioni a favore dei congiunti di vigili volontari vittime del dovere e del servizio, della componente volontaria a quello della componente permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di infortunio comportante invalidità totale o parziale o decesso dipendenti da causa di servizio, comprendendo a detto fine anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili a titolo gratuito, coperto soltanto dal punto di vista assicurativo ma non sotto il profilo previdenziale e ponendo così fine alle disparità di trattamento segnalate in premessa. (1-00189)
«Benamati, Zampa, Scarpetti, Osvaldo Napoli, Bellanova, Rossa, Melis, Barbi, Villecco Calipari, Froner, Marco Carra».